Condizioni Generali di Vendita
1. Definizioni
1.1. In aggiunta ad ulteriori definizioni contenute nelle presenti condizioni generali e nel Contratto – come di seguito definito – i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato:
BP: si intende Bormioli Pharma S.p.A. quale venditore o fornitore dei beni;
Cliente: si intende il cliente che effettua l’ordine dei beni e li acquista dal Fornitore;
Condizioni Generali: si intendono le presenti condizioni generali di vendita che, unitamente ad altri documenti, costituiscono il Contratto, il quale disciplina la fornitura dei beni dal Fornitore al Cliente;
Contratto: si intende il contratto di compravendita, di appalto, di fornitura di beni da parte del Fornitore al Cliente;
Controllate BP: si intende qualsiasi società che è direttamente o indirettamente controllata da BP ove con il temine “controllo” si intende la situazione in cui una società controllante detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società ovvero ha il potere di determinare, direttamente o indirettamente, la gestione della società controllata anche grazie all’esercizio di un’influenza dominante sulla stessa;
Fornitore: si intende BP o la Controllata BP, quale che sia il caso, che vende e fornisce e fornisce i beni al Cliente;
Ordine: si intende il documento scritto trasmesso dal Cliente al Fornitore che identifica i beni, specifica le loro quantità, indica luogo e data di consegna, prezzi, specifiche tecniche e qualsiasi altro ulteriore requisito o informazioni rilevanti.
2. Efficacia e applicabilità
2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano e si applicano a tutti i contratti di vendita, di appalto e più in generale a tutte le forniture dal Fornitore ai Clienti (il Fornitore e i Clienti di seguito congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”).
2.2. Qualsiasi diversa condizione generale del Cliente menzionata o richiamata in proposte o offerte del Cliente ed accettate dal Fornitore non saranno applicabili e/o considerate valide e vincolanti per le Parti. Le Parti, pertanto, dichiarano e riconoscono espressamente che le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono precedenti condizioni generali del Cliente e/o del Fornitore. Le Condizioni Generali sono applicabili sia alle forniture di articoli standard che alle forniture di articoli realizzati su disegno o su specifica richiesta o indicazione del Cliente. Resta in facoltà del Fornitore di modificare e/o sostituire in ogni momento le presenti Condizioni Generali. Le modifiche e/o sostituzioni avranno efficacia immediata e saranno opponibili ai Clienti non appena verranno loro comunicate per iscritto. Il Cliente avrà facoltà di non accettarle inviando comunicazione scritta al Fornitore. Resta ferma la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie. In difetto di approvazione delle modifiche e/o sostituzioni apportate dal Fornitore, resteranno valide le corrispondenti clausole delle presenti Condizioni Generali.
3. Capitolati di fornitura
3.1. Costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali e del Contratto i Capitolati di Fornitura del Fornitore (di seguito i “Capitolati di Fornitura”), sia pure non allegati alle Condizioni stesse. I Capitolati di Fornitura possono essere riferiti a categorie di prodotti, a singoli prodotti, ovvero ad articoli personalizzati. Qualora un Capitolato di Fornitura sia specifico per un determinato prodotto, nei rapporti di fornitura relativi a quel determinato prodotto ogni riferimento contenuto nelle Condizioni Generali, ai Capitolati di Fornitura, dovrà intendersi relativo a quel Capitolato specifico, che prevarrà sui Capitolati di Fornitura riguardanti categorie di prodotti. Qualora esista un Capitolato di Fornitura relativo ad un determinato Cliente, nei rapporti di fornitura con quel Cliente ogni riferimento contenuto nelle Condizioni Generali ai Capitolati di Fornitura dovrà intendersi relativo a quel Capitolato specifico, che prevarrà su tutti gli altri Capitolati di Fornitura.
4. Prodotti
4.1. Oggetto dei rapporti di fornitura disciplinati dalle Condizioni Generali sono sia i prodotti standard come pure quelli personalizzati, fabbricati da BP e/o dalle Controllate BP e/o da terzi, nonché i prodotti semplicemente commercializzati dal Fornitore. Sono personalizzati i prodotti realizzati su disegno o su progetto o comunque su specifica indicazione del Cliente od utilizzando conoscenze tecniche o tecnologiche dello stesso. Il Cliente per il quale siano stati realizzati prodotti personalizzati dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi, in particolare a titolo di concorrenza sleale, o per contraffazione o usurpazione di brevetti, marchi, modelli industriali, disegni e modelli ornamentali, o comunque per violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, diritti d’autore o know-how in genere. Il Cliente si assume ogni responsabilità in relazione al prodotto personalizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., oltre che di analoghe disposizioni di legge applicabili nei Paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsivoglia pretesa di terzi, senza che il Cliente possa reclamare o eccepire alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
4.2. Il Fornitore sarà esclusivo titolare di eventuali miglioramenti e/o adattamenti e/o integrazioni dallo stesso apportati al disegno o progetto fornito dal Cliente. Detti miglioramenti e/o adattamenti e/o integrazioni non potranno essere utilizzati dal Cliente né direttamente né indirettamente. Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 4.1 anche con riferimento a detti adattamenti, miglioramenti e integrazioni in quanto risultassero basati sul progetto o sul disegno del Cliente.
4.3. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, gli stampi necessari per la realizzazione dei prodotti personalizzati sono di proprietà esclusiva del Fornitore, anche nel caso in cui il Cliente sia tenuto al pagamento di un contributo a fondo perduto, da concordarsi tra le Parti, che non può in alcun modo considerarsi prezzo. Il Cliente non potrà pretendere la consegna degli stampi, neppure dopo la cessazione del rapporto, fermo restando che, anche in tal caso, gli stessi rimarranno nella proprietà e detenzione del Fornitore fino alla loro eventuale distruzione. Le spese di manutenzione e riparazione sono poste a carico del Fornitore.
4.4. Eventuali campioni dei prodotti o immagini degli stessi contenuti in cataloghi, prospetti, materiali pubblicitari, listini e/o simili hanno solo valore indicativo e non vincolante per il Fornitore.
4.5. Il Cliente si assume la responsabilità in ordine alle sostanze/liquidi che lo stesso andrà ad introdurre nel contenitore del Fornitore. Il Cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza: (i) della composizione del prodotto finale; (ii) degli effetti cagionati dal contatto con i prodotti del Fornitore; (iii) della complementarietà tra i prodotti del Fornitore e il prodotto finito e/o eventuali altri materiali di imballaggio; (iv) della destinazione d’uso del prodotto finito; (v) dei relativi processi produttivi e di confezionamento; (vi) di ogni valutazione in ordine al prodotto (in vetro, plastica e/o altro materiale) che intende acquistare dal Fornitore; (vii) dell’avvenuta esecuzione, prima dell’utilizzo dei beni del Fornitore, di prove di compatibilità tra i prodotti forniti e tutti i materiali destinati a venirne a contatto, incluso il prodotto confezionato. E’ altresì responsabilità del Cliente omologare il prodotto in funzione delle relative fasi d’utilizzo/confezionamento e di trasferire all’utilizzatore finale le informazioni ai fini di un corretto uso del prodotto finito e della sua confezione, tenuto conto altresì della fragilità dei materiali. Il Cliente assume ogni responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., oltre che di analoghe disposizioni di legge applicabili nei Paesi in cui i prodotti finiti verranno commercializzati e/o utilizzati, con riferimento sia al prodotto finito sia al prodotto fornito dal Fornitore, obbligandosi a manlevare e a tenere indenne il Fornitore da ogni pretesa di terzi senza che il Cliente possa eccepire o reclamare alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
5. Ordini
5.1. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e trasmessi con le modalità indicate al punto 13.1 ed indicare con precisione il tipo e il numero di prodotti ordinati. Eventuali ordini trasmessi verbalmente non verranno presi in considerazione fino al ricevimento da parte di Bormioli del relativo documento scritto. Bormioli si riserva la facoltà di accettare o meno gli ordini ricevuti. L’accettazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta trasmessa con uno qualsiasi dei mezzi di cui al successivo punto 13.1, oppure per fatti concludenti mediante il semplice inizio dell’esecuzione dell’ordine. In quest’ultimo caso il Fornitore dovrà, entro un termine ragionevole, comunicare al Cliente di avere avviato l’esecuzione e di aver perciò accettato l’ordine.
5.2. Un’eventuale accettazione dell’ordine, da parte del Fornitore, non conforme allo stesso dovrà considerarsi una controproposta che deve considerarsi accettata dal Cliente se non contestata entro il termine di sette giorni dal suo ricevimento.
5.3. Gli eventuali agenti, procacciatori d’affari ed altri ausiliari di commercio del Fornitore non hanno il potere di vincolare in alcun modo il Fornitore. In particolare essi non hanno alcun potere di stipulare contratti per conto del Fornitore, modificare o annullare i contratti in corso, modificare i termini di consegna, concedere esclusive né di vendita né di acquisto, concedere sconti o abbuoni o dilazioni di pagamento, riscuotere somme di danaro, salvo i casi in cui siano muniti di regolare procura speciale e cioè conferita a tali determinati scopi. Qualora il Cliente effettui pagamenti ai soggetti sopra indicati, non sarà liberato e l’obbligo di pagamento non si considererà eseguito ed estinto, fino al momento in cui le relative somme non perverranno al Fornitore.
5.4. L’invio o comunque la consegna da parte del Fornitore, di suoi agenti, procacciatori o di altri ausiliari di commercio, di listini prezzi o di materiale illustrativo dei prodotti non potrà in alcun modo considerarsi come offerta o proposta contrattuale.
6. Consegna
6.1. I termini di consegna indicati negli ordini, seppure accettati dal Fornitore, o in altro modo pattuiti, non possono essere considerati essenziali e hanno valore meramente indicativo, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti. Una ragionevole tolleranza è sempre ammessa, anche in considerazione del particolare tipo di produzione e delle operazioni connesse al settaggio e programmazione delle relative linee produttive. Pertanto, in caso di ritardo nella consegna, il Fornitore non sarò considerato in alcun modo inadempiente e nessuna eccezione potrà essere sollevata né alcuna pretesa potrà essere avanzata nei suoi confronti a tale titolo.
6.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le consegne sono effettuate ex works (EXW), secondo la definizione Incoterms della Camera di Commercio Internazionale nella versione di volta in volta vigente. Il luogo di consegna sarà lo stabilimento di produzione di BP o della Controllata BP come previamente comunicato dal Fornitore al Cliente. In caso di mancato ritiro della merce da parte del Cliente o di suo rifiuto di riceverla, anche nei casi in cui la consegna, per accordo scritto tra le Parti, non debba avvenire EXW, il Fornitore sarà autorizzato a vendere i beni non ritirati senza che il Cliente possa reclamare o eccepire alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto comunque salvo eventuale diverso rimedio previsto dalla legge applicabile ovvero concordato e, in particolare, previsto nelle presenti Condizioni Generali, quale, a titolo esemplificativo, la rottamazione dei prodotti.
7. Prezzo – Termini e modalità di versamento
7.1. I prezzi, comprensivi dell’imballaggio ai sensi del successivo articolo 8.1, sono quelli stabiliti nel listino del Fornitore in vigore al momento di accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo. Il prezzo dovrà essere pagato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo rimessa diretta sul conto corrente indicato dal Fornitore. IL Fornitore potrà emettere ricevute bancarie o tratte alle scadenze previste e potrà liberamente cedere a terzi i crediti verso il Cliente originati dalle forniture. Il Cliente non potrà sospendere né ritardare il pagamento del prezzo per alcuna ragione e in particolare non potrà sollevare eventuali contestazioni, qualunque ne sia il titolo o la causale, in merito alla merce ricevuta se non dopo avere integralmente versato il relativo prezzo. Si precisa che il Cliente dovrà corrispondere integralmente e puntualmente il prezzo dovuto anche qualora non abbia ancora provveduto al ritiro della merce.
7.2. Salvo ogni altro rimedio previsto dal Contratto, dalle Condizioni Generali e dalla legge, in caso di ritardo nel pagamento del prezzo il Cliente sarà costituito automaticamente in mora e matureranno sulle somme dovute interessi moratori al tasso di cui all’art. 3 della DIRETTIVA 2000/35/CE del 29 giugno 2000 e s.m.i., fermo il diritto del Fornitore, qualora il ritardo si protraesse per oltre 30 giorni, di: (i) risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta al Cliente; (ii) azionare il diritto al risarcimento di eventuali danni. Inoltre, il Cliente decadrà immediatamente dal beneficio del termine con riferimento ad ogni altro pagamento dovuto al Fornitore, senza necessità di alcuna previa comunicazione da parte di quest’ultimo. Il Fornitore potrà sospendere ogni altra fornitura a favore di tale Cliente finché tutti i pagamenti, quello/i in relazione al/i quale/i si è verificato il ritardo e gli eventuali ulteriori divenuti esigibili a causa della decadenza dal beneficio del termine, siano stati integralmente corrisposti, fermo restando che, ove la merce da consegnare sia già stata prodotta, il Cliente sarà tenuto altresì al versamento di una somma pari ad 1 € al giorno per ogni pallet o frazione di pallet non ritirato a titolo di spese di magazzinaggio, deposito e costi di movimentazione, fermo l’obbligo di risarcire al Fornitore eventuali ulteriori danni. In tutti i casi previsti nel presente articolo 7.2 il Cliente non potrà eccepire o reclamare alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
8. Imballaggio
8.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prodotti verranno consegnati con imballo standard del Fornitore. Contestazioni circa danneggiamenti dell’imballo dovranno, a pena di decadenza, essere sollevate per iscritto dal Cliente, o dal vettore incaricato, all’atto del ritiro.
9. Garanzie
9.1. Il Fornitore garantisce i propri prodotti da rotture nei termini e nei limiti specificati nei Capitolati di Fornitura, purché i prodotti siano stati utilizzati correttamente e secondo le istruzioni fornite o, comunque, secondo l’uso al quale sono progettati.
9.2. Il Fornitore garantisce al Cliente la conformità dei prodotti forniti alle applicabili norme comunitarie vigenti al tempo della consegna. Salvo specifico accordo diverso ed indicazione di determinate normative da individuarsi a rischio e pericolo del Cliente, il Cliente sopporterà ogni rischio di non conformità dei prodotti ad altre normative. Il Fornitore garantisce i prodotti da vizi, mancanza di qualità essenziali nei limiti, anche per quanto attiene alle percentuali di tolleranza, indicati nei Capitolati di Fornitura. E’ esclusa qualunque altra garanzia relativa ai prodotti (salvo diverso accordo scritto tra le Parti o salvo diversamente indicato nei Capitolati di Fornitura) in merito alla pulizia interna e/o esterna dei prodotti, alla tonalità di colore. Perché la garanzia predetta possa operare, il Cliente sarà tenuto ad eseguire i controlli in accettazione precisati nei Capitolati di Fornitura e a trasmettere al Fornitore comunicazione scritta con l’indicazione dell’esito degli stessi entro i termini di cui al Capitolato di Fornitura o in ogni caso entro 24 ore dal completamento dei predetti controlli. In difetto perderà ogni diritto alla garanzia assumendone ogni responsabilità, con l’obbligo di tenere il Fornitore manlevato ed indenne – a prima richiesta scritta e ogni eccezione rimossa – da ogni e qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dalla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., o da analoghe disposizioni di legge applicabili nei paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati.
9.3. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare mediante comunicazione scritta al Fornitore entro 7 giorni i difetti rinvenuti, sia palesi sia occulti ma rilevabili attraverso i controlli di accettazione di cui all’articolo 9.2. Salvo accordi diversi, per i difetti “supercritici” come definiti dai Capitolati, la relativa denuncia andrà effettuata mediante comunicazione scritta entro il termine massimo di 24 ore dalla scoperta e comunque entro tre mesi dalla consegna. In ogni caso, il Cliente convenuto per il pagamento, decade dal diritto alla garanzia ove omette di denunziare analiticamente i vizi nelle forme e nei termini più sopra meglio specificati. Decorso il suddetto termine di tre mesi, si prescriverà ogni diritto di garanzia. La denuncia dei difetti rilevati, inclusa quella di cui al paragrafo 9.1, in mancanza di specifiche disposizioni di cui ai Capitolati di Fornitura, dovrà indicare con precisione la natura dei difetti riscontrati, il numero del lotto del Fornitore cui appartengono i prodotti che si affermano viziati e eventuali prodotti consegnati a terzi o immessi sul mercato.
9.4. Il Cliente entro i termini di cui al precedente art. 9.3 dovrà spedire al Fornitore campioni dei prodotti che si affermano viziati. Il Cliente non potrà utilizzare gli articoli, anche se a suo parere non difettosi, facenti parte dello stesso lotto di provenienza di quelli difettosi fino a che non venga definitivamente accertata l’esistenza o l’inesistenza dei vizi e la loro classificazione (e nel primo caso adottati i rimedi di cui al successivo punto 9.5.). In difetto il Cliente dovrà tenere il Fornitore manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dalla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., o da analoghe disposizioni di legge applicabili nei paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati. Il Cliente, se così richiesto dal Fornitore, dovrà immediatamente ritirare tutti i prodotti appartenenti allo stesso lotto che abbia già consegnato a terzi o immesso sul mercato. Il Cliente dovrà tenere tutti i prodotti facenti parte del lotto di appartenenza di quelli contestati, inclusi questi ultimi, a disposizione del Fornitore per controlli. Qualora il Fornitore, anche dall’esame dei campioni e/o dei prodotti messi a disposizione dal Cliente, non consideri sussistenti i difetti lamentati, la valutazione sarà rimessa alle risultanze di un perito contrattuale. A tal fine le Parti congiuntamente conferiranno ad un tecnico esperto del ramo, da nominarsi dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del successivo articolo 14.2 su istanza della Parte più diligente, l’incarico di compiere un accertamento tecnico le cui conclusioni, le Parti stesse, ora per allora, si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale e, pertanto, dichiarano espressamente e irrevocabilmente di rinunziare per non avervi diritto a qualsiasi eccezione e/o contestazione in merito a detta decisione tecnica. Le spese dell’accertamento saranno a carico della Parte che a seguito dello stesso procedimento risultasse soccombente.
9.5. Qualora la contestazione riguardi solo il numero di pezzi interessati, e ciò sia al fine della loro sostituzione, sia al fine di verificare se sia o meno superata la percentuale di prodotti difettosi indicata nei Capitolati di Fornitura al di sopra della quale solo sia dovuta la garanzia, le Parti dovranno condurre una verifica fisica congiunta del lotto/della partita in cui sono stati riscontrati i prodotti viziati. In caso di mancato accordo si farà ricorso alla valutazione di un terzo secondo quanto stabilito al precedente punto 9.4. Qualora venga accertata l’esistenza di vizi o di mancanza di qualità di cui il Fornitore sia tenuto a rispondere in base alle presenti Condizioni Generali, il Fornitore provvederà o alla sostituzione dei pezzi difettosi oppure, se i difetti riscontrati siano qualificabili come “supercritici”, di tutti i prodotti provenienti dal lotto di appartenenza dei prodotti viziati, fermo restando che le spese per la restituzione al Fornitore dei prodotti difettosi e/o di tutti quelli facenti parte del medesimo lotto, nonché quelle per il trasporto dei prodotti sostitutivi fino allo stabilimento del Cliente saranno a carico del Fornitore. I termini per la consegna dei nuovi prodotti dovranno essere concordati dalle Parti. Il Cliente non avrà diritto a rendere i prodotti senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.
10. Limitazione ed esclusione della garanzia e della responsabilità
10.1. La garanzia prevista nel Contratto e/o nelle Condizioni Generali è l’unica garanzia prestata con espressa esclusione di qualsiasi altra garanzia, anche implicita (inclusa la garanzia di commerciabilità e di idoneità ad uno specifico scopo) nonché ogni altro obbligo o responsabilità del Fornitore. Non vi sono pertanto altre garanzie che potranno estendere il limite della presente garanzia.
10.2. In caso di violazione della garanzia da parte del Fornitore, la responsabilità di quest’ultimo sarà limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione (a mera discrezione del Fornitore) del prodotto difettoso coperto da garanzia. In nessun caso la riparazione e/o sostituzione potrà estendere la durata della garanzia oltre il termine previsto dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per tutti i danni diretti, indiretti, consequenziali, incidentali o ogni altro danno o perdita di qualunque natura essa sia, inclusi, senza limitazione alcuna, costi del personale, mancato guadagno, mancato utilizzo di altri prodotti, riparazioni di terzi, penali di qualsiasi natura. Qualsivoglia azione per violazione del Contratto e/o delle Condizioni Generali deve essere instaurata, a pena di prescrizione, entro 1 anno dal verificarsi dell’evento.
11. Recesso
11.1. E’ in facoltà del Fornitore di recedere unilateralmente dal contratto in corso senza che il Cliente possa reclamare o abbia diritto ad un compenso o indennizzo di sorta.
12. Marchi – Diritti di proprietà intellettuale e industriale – Riservatezza – Privacy
12.1. Il Cliente dichiara e riconosce che qualsiasi informazione e disegno, anche se non registrato o coperto da privativa industriale, è di esclusiva proprietà del Fornitore e, pertanto, il Contratto e/o le Condizioni Generali non gli conferiscono alcun diritto sui marchi o altri segni distintivi o proprietà industriale del Fornitore. In particolare, il Cliente non è autorizzato a (x) utilizzare, anche dopo l’eventuale esecuzione o cessazione del Contratto, marchi e segni distintivi identici o similari a quelli del Fornitore e/o (y) produrre o vendere beni identici o similari a quelli realizzati o commercializzati dal Fornitore o che in ogni caso risultino derivati dai disegni e progetti del Fornitore e/o (z) usare le informazioni e conoscenze tecniche nonché il know-how relativo ai beni.
12.2. Il Cliente non potrà divulgare a terzi né utilizzare in alcun modo informazioni sia tecniche che commerciali del Fornitore, scritte o orali che siano, in qualunque modo ricevute o apprese, anche in occasione delle trattative ovvero dell’esecuzione del Contratto o delle quali è stato previamente informato.
12.3. Il Cliente si impegna a rispettare rigorosamente la legislazione applicabile in materia di privacy e il Regolamento Europeo 2016/679. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12.2, tutte le informazioni relative all’altra Parte ricevute in occasione del Contratto saranno trattate nel rispetto della legge applicabile in materia di trattamento dei dati personali e saranno utilizzate esclusivamente con riferimento al Contratto o in un eventuale procedimento legale. Ai fini dell’uso e gestione dei rispettivi dati personali ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto e preso visione della completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata all’interno del sito web aziendale www.bormiolipharma.com, rimanendo comunque inteso che la rivelazione e acquisizione dei dati sono in ogni caso necessari per l’adempimento degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento delle attività aziendali.
13. Disposizioni generali
13.1. Ogni comunicazione relativa al Contratto e o alle Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mani, inviata per corriere o per raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa per e-mail con firma elettronica certificata o per fax, salvo diversamente concordato.
13.2. La possibile tolleranza di una delle Parti ad una qualsiasi violazione delle disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni Generali, inclusi i Capitolati di Fornitura, che lo disciplinano posta in essere dall’altra, non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere la disposizione violata né costituirà rinuncia della stessa Parte al diritto di far valere ogni termine, clausola o disposizione violata.
13.3. Nel caso in cui taluno dei termini o delle disposizioni del Contratto o delle Condizioni Generali sia nullo od inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti, tranne nel caso in cui la disposizione nulla o inefficace sia essenziale per una delle Parti. Le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre valide e vincolanti, in modo tale da ottenere lo stesso effetto, per quanto possibile, della clausola originaria.
13.4. I titoli degli articoli delle Condizioni Generali sono stati inseriti solo per facilitare i richiami e non se ne dovrà tener conto nella loro interpretazione.
13.5. Il Contratto non potrà essere ceduto e/o trasferito, neppure parzialmente (o per singoli diritti od obblighi), dal Cliente a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
13.6. Le disposizioni che espressamente o implicitamente sono destinate a sopravvivere alla scadenza o risoluzione del contratto di fornitura, rimarranno in vigore nonostante l’intervenuta scadenza o risoluzione e indipendentemente dalle ragioni e causali per le quali si è prodotta.
13.7. Qualsiasi riferimento a disposizioni normative o regolamentari o ad autorizzazioni contenuto nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto deve intendersi riferito alla versione di volta in volta vigente, salvo diversamente espressamente stabilito.
13.8. Qualsiasi riferimento a giorni contenuto nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali deve intendersi a giorni di calendario, salvo diversamente espressamente precisato.
14. Legge applicabile e foro competente
14.1. Le Condizioni Generali e il Contratto sono disciplinati da (x) la legge italiana, nel caso in cui i beni siano venduti e forniti da BP e (y) la legge del Paese dove la Controllata BP che ha venduto e fornito i beni ha la propria sede legale, in tutti i casi con l’espressa esclusione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita di beni mobili e qualsivoglia altra legge di conflitto.
14.2. Qualsiasi controversia derivante, relativa o connessa alle Condizioni Generali e/o al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del (x) Tribunale di Parma, nel caso in cui i beni siano venduti e forniti da BP, ovvero (y) Tribunale del Paese dove la Controllata BP che ha venduto e fornito i beni ha la propria sede legale. Il Cliente dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di non aver alcun diritto ad eccepire la competenza del Tribunale competente previsto ai sensi del presente articolo e rinuncia pertanto ad instaurare qualsiasi azione o procedimento innanzi ad altro e diverso foro rispetto a quanto sopra indicato.
15. Codice Etico
15.1. Il Cliente dichiara di aver ricevuto o comunque scaricato dal sito di BP una copia del codice etico del fornitore (“Codice Etico”) e di accettare i principi in esso contenuti impegnandosi, pertanto, ad attenervisi in modo puntuale e rigoroso. BP informerà prontamente il Cliente di eventuali modifiche al Codice Etico. Il Cliente informerà l’organismo di vigilanza del Fornitore in merito a violazioni del Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. In caso di grave violazione da parte del Cliente di una o più disposizioni del Codice Etico, il Fornitore inviterà a mezzo raccomandata a/r il Cliente a porvi rimedio entro 7 giorni con l’avvertimento che in difetto il Contratto si intenderà risolto. In caso di addebiti agli amministratori o dipendenti del Cliente, anche a titolo di mera colpa, per la violazione di disposizioni relative alla legislazione in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Fornitore avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto ed agire per il risarcimento dei danni.
Condizioni Generali di Acquisto
1. Definizioni
1.1. Ovunque utilizzate con l’iniziale maiuscola nelle presenti condizioni generali, così come in qualunque altro documento costituente il Contratto, come di seguito definito, e in aggiunta a eventuali altre definizioni in esso contenute, le seguenti espressioni avranno il significato rispettivamente indicato a fianco di ciascuna di esse:
Acquirente: si intende BP o la Controllata BP, quale che sia il caso, che effettua l’ordine ed acquista i Beni dal Fornitore;
Beni: si intendono i servizi e i beni mobili, standard o personalizzati, costituenti l’oggetto del Contratto, come di seguito definito;
BP: si intende Bormioli Pharma S.p.A. in qualità di acquirente, committente, somministrata o comunque destinataria della fornitura dei Beni in forza del Contratto;
Capitolato della Fornitura: si intende il documento predisposto dall’Acquirente o dal Fornitore su indicazione dell’Acquirente, che precisa le caratteristiche tecnico-qualitative dei Beni ed include gli eventuali disegni e progetti degli stessi;
Condizioni Generali: si intendono le presenti condizioni generali di approvvigionamento, aventi efficacia normativa, destinate a disciplinare, unitamente agli altri eventuali documenti costituenti il Contratto, le forniture di Beni dal Fornitore all’Acquirente;
Condizioni Particolari: si intendono le eventuali condizioni particolari dell’Acquirente, aventi anch’esse efficacia normativa, destinate ad integrare le presenti Condizioni Generali;
Contratto: si intende il contratto di vendita, appalto, somministrazione o fornitura di Beni dal Fornitore all’Acquirente e a tutti i documenti attraverso i quali detto rapporto è formalizzato e regolamentato, e segnatamente: (i) l’Ordine, come di seguito definito; (ii) gli eventuali allegati all’Ordine, tra cui, ad esempio, il Capitolato della Fornitura, le Specifiche Tecniche e i Documenti della Sicurezza, come di seguito definiti; (iii) le Condizioni Generali; (iv) le eventuali Condizioni Particolari;
Controllate BP: si intende qualsiasi società che è direttamente o indirettamente controllata da BP ove con il temine “controllo” si intende la situazione in cui una società controllante detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società ovvero ha il potere di determinare, direttamente o indirettamente, la gestione della società controllata anche grazie all’esercizio di un’influenza dominante sulla stessa;
Documenti della Sicurezza: si intendono i documenti predisposti dall’Acquirente al fine di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di attività del Fornitore da espletarsi presso gli stabilimenti dell’Acquirente;
Fornitore: si riferisce al venditore, appaltatore, fornitore o somministrante dei Beni oggetto del Contratto in favore di BORMIOLI;
Ordine: si riferisce al documento scritto trasmesso dall’Acquirente al Fornitore che identifica i Beni, specifica le relativi quantità, contiene il luogo di consegna, la data di consegna, i prezzi, le Specifiche Tecniche e/o qualsivoglia altra informazione pertinente;
Parti: si intende congiuntamente l’Acquirente e il Fornitore, ovvero, singolarmente, l’Acquirente o il Fornitore;
Specifiche Tecniche: si intende il documento predisposto dall’Acquirente o dal Fornitore su indicazione dell’Acquirente, che precisa le caratteristiche tecniche e/o prestazionali dei Beni, inclusi eventuali disegni e progetti diversi ed integrativi del Capitolato di Fornitura.
2. Efficacia e applicabilità
2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano e si applicano a tutti i contratti di vendita, appalto, somministrazione e fornitura in genere di Beni all’Acquirente. Le Condizioni Generali costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale di tutti i Contratti, orali o scritti, tra il Fornitore e l’Acquirente.
2.2. Eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno applicazione, neppure se espressamente richiamate in proposte o offerte accettate dall’Acquirente o in conferme d’ordine del Fornitore. Le Parti dichiarano e riconoscono che le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali dell’Acquirente e/o del Fornitore.
- Le presenti Condizioni Generali e il Contratto non potranno essere modificate o emendate oralmente ma solo per atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- L’Acquirente avrà la facoltà di modificare e sostituire in ogni momento le presenti Condizioni Generali con nuove condizioni che saranno immediatamente efficaci e troveranno immediata applicazione per le forniture successive non appena portate a conoscenza del Fornitore, ferma la necessità di specifica approvazione scritta delle eventuali clausole vessatorie. In difetto di tale approvazione, resteranno valide le corrispondenti clausole di cui alle presenti Condizioni Generali.
3. Contratto
3.1. Il Contratto deve intendersi costituito (i) dall’Ordine, (ii) dagli eventuali allegati allo stesso, inclusi il Capitolato di Fornitura, le Specifiche Tecniche e i Documenti della Sicurezza, (iii) dalle eventuali Condizioni Particolari, applicabili in relazione alla specifica fattispecie contrattuale, anche ove non espressamente menzionate nell’Ordine, e (iv) dalle presenti Condizioni Generali, anche se non espressamente richiamate nell’Ordine. La suddetta sequenza corrisponde all’effettivo rapporto gerarchico tra i diversi documenti contrattuali, cui fare conseguentemente riferimento anche per stabilire quale disposizione debba prevalere in caso di conflitto tra i diversi documenti. Pertanto, in caso di contrasto tra le previsioni di due o più dei diversi documenti contrattuali sopra elencati, complessivamente costituenti il Contratto, prevarranno, nella sequenza di seguito precisata, l’Ordine, gli allegati all’Ordine, tra cui il Capitolato di Fornitura, le Specifiche Tecniche e i Documenti della Sicurezza, le eventuali Condizioni Particolari, le presenti Condizioni Generali, salvo diverso espresso accordo scritto tra le Parti.
3.2. Ogni riferimento al Contratto deve intendersi al complesso dei documenti che lo costituiscono.
3.3. Con la sottoscrizione del Contratto l’Acquirente non conferisce alcuna esclusiva al Fornitore per la fornitura dei Beni né si obbliga all’acquisto di quantitativi minimi di Beni al di fuori di quanto specificato nell’Ordine o nel Contratto.
4. Prezzo – Termini di pagamento
4.1. Salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, i prezzi devono ritenersi fissi ed immutabili, non soggetti a revisioni o adeguamenti di sorta. I prezzi includono tra l’altro imballaggio, trasporto, assicurazioni, imposte, dazi doganali, commissioni, montaggi, così come qualunque costo e onere che il Fornitore debba sostenere. Il Fornitore sopporterà conseguentemente ogni alea e rischio (prevedibile o meno) anche per eventuali maggiori costi o maggiori difficoltà in cui dovesse incorrere nell’esecuzione del Contratto.
4.2. Il Fornitore non avrà diritto o titolo, per avervi espressamente e irrevocabilmente rinunziato, a reclamare qualunque ulteriore pretesa di carattere economico, indennizzo o compenso che dovesse derivargli da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti di natura tecnica, organizzativa o normativa, derivanti da e/o connessi all’esecuzione del Contratto o comunque da omessa considerazione da parte del Fornitore stesso di fattori o elementi che dovessero incidere sui costi e/o sul prezzo e/o sui modi e/o tempi di realizzazione o consegna del Bene.
Qualora necessario, l’Ordine dovrà altresì precisare lo specifico importo dovuto al Fornitore per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, importo che non potrà essere soggetto a riduzioni e sconti.
4.3. Salvo diversamente ed espressamente pattuito nell’Ordine, le fatture dei Beni non potranno essere in alcun modo emesse prima della regolare e integrale consegna dei Beni cui si riferiscono.
4.4. Fermi gli eventuali termini di pagamento previsti in relazione a specifici Beni da disposizioni normative inderogabili e fatti salvi gli eventuali diversi ed espressi accordi formalizzati nell’Ordine, il corrispettivo di cui al precedente paragrafo 4.1. dovrà essere versato al Fornitore mediante bonifico bancario sul conto corrente, a quest’ultimo intestato, le cui coordinate siano indicate sulla fattura, novanta giorni fine mese dalla data della fattura ed entro il decimo giorno del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi al tasso annuo del 3%, a condizione che il Fornitore abbia messo in mora l’Acquirente concedendogli termine di 10 giorni per porvi rimedio. Resta altresì inteso che in nessun caso e per nessuna ragione il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione del Contratto.
4.5. Il saldo della fattura non comporta né potrà essere in alcun modo inteso come rinuncia da parte dell’Acquirente ad eventuali contestazioni per inadempimenti, totali o parziali, del Fornitore e/o per vizi, difetti, mancanza di qualità, difformità, malfunzionamenti dei Beni o per consegna di quantitativi diversi da quelli ordinati, né comporta né potrà essere in alcun modo inteso come accettazione dei Beni stessi.
4.6. È fatto salvo inoltre in ogni caso il diritto dell’Acquirente di sospendere il pagamento della fattura a fronte di qualunque inadempimento contrattuale del Fornitore, ivi inclusa la presenza di vizi, difetti, malfunzionamenti, mancanza di qualità e simili dei Beni, anche in relazione a forniture diverse da quelle cui la fattura sospesa si riferisce, fino all’integrale adempimento da parte del Fornitore.
4.7. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di normali operazioni di factoring, i propri crediti verso l’Acquirente a terzi. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3, lett. b, nel caso in cui, in violazione del presente divieto, il credito maturato nei confronti dell’Acquirente venisse ceduto a terzi dal Fornitore, quest’ultimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l’Acquirente in relazione a ogni pretesa che venisse avanzata dal cessionario.
5. Consegna – Imballo – Trasferimento proprietà - Termini di consegna – Montaggi e messa in funzione – Collaudi - Penali
5.1. Salvo diverso espresso accordo formalizzato nell’Ordine, le consegne dei Beni dovranno avvenire DDP (secondo gli Incoterms 2020) presso lo stabilimento dell’Acquirente precisato nell’Ordine entro il termine o alla data stabiliti nell’Ordine stesso, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 5.5. Salvo diversamente stabilito nell’Ordine, i rischi passeranno all’Acquirente DDP presso lo stabilimento dell’Acquirente indicato nell’Ordine (Incoterms 2020). Il Fornitore sarà responsabile dell’organizzazione e dei costi del trasporto, così come di provvedere, a proprie cure e spese, all’assicurazione dell’intero valore dei Beni durante il trasporto stesso e alla loro movimentazione, incluse le operazioni di carico e scarico dal mezzo una volta giunto a destinazione presso lo stabilimento dell’Acquirente.
5.2. Il Fornitore dovrà mantenere un sistema di controllo della qualità dei materiali, dei relativi processi, anche di assemblaggio e test, imballaggio e spedizione secondo le proprie usuali procedure. Il Fornitore farà del proprio meglio per evitare e, ove possibile, porre tempestivamente rimedio al fine di evitare qualsiasi fatto che possa compromettere la qualità o affidabilità dei beni o del processo produttivo. Il Fornitore si impegna a informare l’Acquirente di qualsiasi progetto di modifica del proprio sistema qualità o di qualsiasi tecnica produttiva, di test, di imballaggio, di sede produttiva, di misure anti-incendio, di materiali utilizzati, dei propri sub-fornitore o di qualsiasi altra modifica che possa avere un effetto negativo sui prodotti ovvero richiedere un nuovo audit o certificazione degli stessi.
Il Fornitore consentirà all’Acquirente o ai suoi rappresentanti, a spese dell’Acquirente e comunque soggetto ai ragionevoli requisiti di sicurezza del Fornitore, di effettuare durante gli orari lavorativi controlli qualità sugli stabilimenti e i processi utilizzate nella produzione dei Beni. Il Fornitore consentirà l’accesso all’Acquirente ai propri stabilimenti e ai sistemi informativi nonché ai documenti contabili che sono specificamente connessi con gli obblighi del Fornitore ai sensi del presente Contratto, ovvero che possono essere richiesti dall’Acquirente per verificarne l’adempimento.
5.3. Il Fornitore dovrà, a propri costi e spese, garantire l’imballo e confezionamento dei Beni tale da prevenire qualsiasi danno durante lo stoccaggio e il trasporto sino alla consegna all’Acquirente così come durante le fasi di carico, scarico e movimentazione in generale.
5.4. Salvo diversamente previsto nell’Ordine, i Beni dovranno essere consegnati insieme ai seguenti documenti:
- documento di trasporto e scheda di trasporto, ove il relativo contenuto non sia integralmente recepito nel documento di trasporto;
- certificato di conformità alle normative vigenti e, ove previsti, al Capitolato di Fornitura e/o alle Specifiche Tecniche e/o ad altri disegni e progetti predisposti dall’Acquirente;
- manuale di istruzioni e d’uso, ove prescritto per legge o comunque opportuno in relazione al tipo di Beni, nella lingua del Paese dell’Acquirente e in inglese;
- certificato di origine, ove dovuto per legge o per Contratto;
- documenti doganali, ove prescritti dalle normative vigenti;
- le specifiche dichiarazioni e attestazioni prescritte dalle normative vigenti.
- schede di sicurezza.
5.5. Salvo diversamente stabilito nell’Ordine, la proprietà dei Beni si trasferirà all’Acquirente all’atto della consegna, che dovrà avvenire entro i termini e con le modalità indicati ai paragrafi 5.1. e 5.6. Nell’ipotesi di cui al successivo paragrafo 5.8. la proprietà si trasferirà all’atto del collaudo pienamente positivo del Bene.
5.6. Salvo diversamente ed espressamente richiesto dall’Acquirente, la consegna dovrà essere effettuata alla data indicata o entro il termine stabilito nell’Ordine. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dell’importanza per l’Acquirente del rispetto delle date di consegna e riconosce pertanto che i termini devono intendersi essenziali per qualsiasi consegna dei beni. In caso di mancata consegna entro i termini indicati nell’Ordine, il Fornitore deve intendersi costituito automaticamente in mora, gravando così sullo stesso ogni rischio e responsabilità relativi al Bene. Da tale data/termine matureranno e risulteranno inoltre automaticamente dovute all’Acquirente delle penali per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo in misura pari al 10% del prezzo del Bene, ferma la risarcibilità del maggior danno, e impregiudicato ogni altro diritto dell’Acquirente, tra cui quelli all’adempimento e alla risoluzione del Contratto. Il Fornitore riconosce che l’importo della penale è equo e corretto e, pertanto, rinuncia a qualsiasi eccezione e/o contestazione in merito alla sua validità e quantificazione.
5.7. La sottoscrizione dei documenti di trasporto o simili da parte dell’Acquirente o suoi incaricati non comporterà, né potrà in alcun modo essere intesa come, accettazione da parte dell’Acquirente dei Beni cui detti documenti si riferiscono, neppure per quanto attiene a genere e quantitativi consegnati, né sua rinuncia a contestazioni di qualunque genere e in particolare, ma senza limitazione a quanto segue, a far valere vizi, difetti, mancanza di qualità dei Beni, difformità, malfunzionamenti dei prodotti consegnati.
5.8. Ove il Bene venga consegnato, in ragione delle dimensioni o per meglio salvaguardarne l’integrità, nelle sue diverse componenti non assemblate, o comunque debba essere collegato ad altri beni dell’Acquirente presenti nello stabilimento, il Fornitore dovrà procedere, a mezzo di propri incaricati, regolarmente assunti e retribuiti, e utilizzando unicamente attrezzature di lavoro nella propria legittima ed esclusiva disponibilità, secondo quanto meglio precisato al successivo paragrafo 5.12., allo scarico dal mezzo di trasporto e al relativo montaggio e/o al collegamento con gli altri beni dell’Acquirente entro il termine allo scopo fissato nell’Ordine, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, dei Documenti di Sicurezza, delle eventuali Condizioni Particolari e di ogni altra prescrizione inerente alla sicurezza impartita dall’Acquirente. Ove si tratti di macchinari, il Fornitore dovrà altresì provvedere, in conformità a quanto sopra ed entro i rispettivi termini allo scopo stabiliti nell’Ordine, alla messa in funzione del Bene e alla sua conduzione in esercizio fino al raggiungimento della capacità precisata nell’Ordine.
In caso di inadempimento, anche solo parziale, a quanto sopra, matureranno automaticamente in favore dell’Acquirente, in aggiunta alle eventuali penali dovute in forza delle previsioni di cui al precedente paragrafo 5.6., delle penali per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo dell’ammontare indicato nell’Ordine, fatta salva la risarcibilità del maggior danno che l’Acquirente dovesse subire e impregiudicato ogni altro diritto e rimedio in favore dell’Acquirente previsto per Contratto o per legge e in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto.
5.9. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 5.8. non appena il Bene sia stato, a seconda dei casi, montato e/o collegato, nonché, ove si tratti di macchinari o relative componenti, messo in funzione e conseguita la prescritta capacità contrattuale, le Parti procederanno in contraddittorio tra di loro alla conduzione del relativo collaudo. Il collaudo dovrà essere effettuato non appena possibile e comunque entro il termine precisato nell’Ordine, e condotto in conformità alle specifiche previsioni riportate in relazione ad esso nell’Ordine stesso o nel Capitolato della Fornitura, o, in difetto, secondo le prescrizioni stabilite nelle normative tecniche internazionali applicabili a beni del medesimo genere di appartenenza del Bene. Della conduzione ed esito del collaudo dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti.
5.10. Qualora il collaudo venga condotto in ritardo per fatto imputabile al Fornitore o non riporti esito pienamente favorevole entro il termine fissato allo scopo nell’Ordine, matureranno automaticamente in favore dell’Acquirente, dalla data contrattualmente stabilita per il collaudo positivo del Bene fino a quella in cui il collaudo risulti effettuato con esito pienamente positivo, le ulteriori penali per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo previste nell’Ordine, cumulabili con quelle di cui ai precedenti paragrafi 5.6. e 5.6., fatta salva la risarcibilità del maggior danno che l’Acquirente dovesse subire e impregiudicato ogni altro diritto e rimedio ad essa spettante per Contratto o per legge. Nell’ipotesi di collaudo che non abbia riportato esito pienamente favorevole, il Fornitore sarà altresì tenuto ad apportare tutti i correttivi necessari entro il termine ragionevole all’uopo fissato in buona fede dall’Acquirente. Non appena ultimata tale attività, il Fornitore dovrà darne prontamente comunicazione scritta all’Acquirente, affinché entro tre giorni dal ricevimento della stessa possa essere condotto un nuovo collaudo, che dovrà svolgersi in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 5.9.
In caso di divergenza tra le Parti circa l’esito di un collaudo, le questioni tecniche relative all’individuazione e valutazione dei risultati conseguiti e quindi circa l’esito del collaudo saranno rimesse ad un perito contrattuale, designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente (x) del Tribunale di Parma, se l’Acquirente è BP o (y) del Tribunale dove la Controllata BP ha la propria sede legale, nel caso in cui la Controllata BP sia l’Acquirente, quale che sia il caso. La decisione dell’arbitratore sarà vincolante per le Parti e inoppugnabile tranne che per suo errore, dolo o violenza. Gli onorari dell’arbitratore saranno a carico dell’Acquirente, qualora la perizia attesti l’esito pienamente favorevole del collaudo, e a carico del Fornitore in ogni altra ipotesi.
5.11. Resta inteso che la conduzione del collaudo con esito positivo e/o la sottoscrizione del relativo verbale da parte dell’Acquirente, non ridurrà né farà in alcun modo venir meno le garanzie contrattuali e di legge in favore dell’Acquirente.
5.12. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’esecuzione di qualsiasi attività concernente la realizzazione, il montaggio, la messa in funzione, la conduzione, il collaudo, la messa a punto, la riparazione e simili dei Beni e comunque di qualsiasi attività da prestarsi presso lo stabilimento dell’Acquirente, si avvarrà unicamente di personale maggiorenne, idoneo e qualificato, avente adeguata esperienza, formazione e addestramento, che si trovi alle sue dirette dipendenze, soggetto unicamente al suo potere gerarchico, organizzativo e direttivo, regolarmente assunto e gestito in piena conformità alle normative giuslavoristiche e antinfortunistiche di tempo in tempo vigenti, al quale dovrà assicurare almeno un trattamento non inferiore a quello minimo inderogabile applicabile in relazione alla categoria di appartenenza, alla qualifica e all’anzianità di servizio. Il Fornitore dovrà costantemente provvedere all’integrale e puntale adempimento di tali obblighi retributivi nonché di quelli derivanti dalle norme in tema di previdenza, assistenza obbligatoria, versamento oppure (nel caso il dipendente abbia esercitato la relativa opzione) accantonamento del TRF ed effettuazione delle trattenute fiscali. Il Fornitore sarà inoltre tenuto, ove così richiestone dall’Acquirente, a consegnare alla stessa copia della documentazione attestante il proprio integrale adempimento agli obblighi di cui sopra. Il Fornitore dovrà comunque, in ogni caso, indennizzare e tenere l’Acquirente integralmente manlevata e indenne da eventuali pretese del proprio personale nonché degli enti previdenziali, avanzate nei confronti dell’Acquirente, di cui questa, in qualità di committente, possa essere tenuta a rispondere in via solidale ai sensi della legge applicabile. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a qualunque obbligo retributivo, contributivo o fiscale, risarcitorio anche se in relazione ad un dipendente soltanto, così come in caso di mancata tempestiva consegna all’Acquirente della richiesta documentazione attestante il proprio integrale adempimento, l’Acquirente avrà diritto a sospendere il pagamento di qualunque somma dovuta al Fornitore fino all’integrale documentato adempimento dell’obbligo violato e di qualsiasi obbligo conseguente.
Il Fornitore dovrà inoltre utilizzare unicamente attrezzature da lavoro nella sua piena, legittima, esclusiva e indisturbata disponibilità, di sua proprietà o di cui abbia il legittimo ed esclusivo godimento in base a valido titolo giuridico, pienamente sicure e conformi ad ogni applicabile normativa, che abbiano superato i dovuti controlli, regolarmente mantenute, corredate dalla documentazione attestante detti controlli e interventi oltre che dai manuali d’uso e manutenzione.
Il personale del Fornitore dovrà indossare tute uguali e ben identificabili, ed essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, pienamente conformi ai requisiti previsti dalla legge applicabile, dovendosi avere riguardo alle previsioni più rigorose. Dovrà inoltre recare in posizione ben visibile apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, recante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Come indicato al precedente paragrafo 5.8., qualsiasi attività da prestarsi presso uno stabilimento dell’Acquirente dovrà essere eseguita dal Fornitore nel pieno e integrale rispetto di ogni applicabile disposizione normativa vigente, e in particolare delle norme in materia ambientale, di quelle relative alla gestione e trattamento dei rifiuti, e di quelle a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Fornitore dovrà quindi provvedere a tutti gli obblighi e adempimenti ivi previsti e, in particolare, a valutare tutti i rischi specificamente connessi allo svolgimento delle attività da prestarsi e alle particolari condizioni dei luoghi in cui queste dovranno essere eseguite, anche sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza che l’Acquirente dovrà elaborare e allegare all’Ordine (ferma la possibilità di suo successivo adeguamento), oltre che dei Documenti di Sicurezza, di ogni altra prescrizione in tema di sicurezza impartita dall’Acquirente e delle dettagliate informazioni che gli verranno da questa fornite sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Acquirente in relazione alla propria attività. Il Fornitore potrà inoltre utilizzare solo le aree che verranno messe a sua disposizione dall’Acquirente e attenersi alle prescrizioni di sicurezza da questa impartitegli. Il Fornitore dovrà adottare ogni più opportuna misura idonea ad evitare rischi alla salute e sicurezza dei lavoratori e dovrà altresì cooperare con l’Acquirente, con altri eventuali appaltatori di questa ed eventuali terzi presenti in loco, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del Contratto e coordinare con essi gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’attività complessiva. Il Fornitore dovrà quindi provvedere a informare e formare il proprio personale sui rischi esistenti relativi alle attività da prestare e su quelli presenti nello stabilimento dell’Acquirente, e a fare osservare loro tutte le disposizioni a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni adottate per la prevenzione dei rischi e per il coordinamento con l’Acquirente e con altre imprese e soggetti presenti, a qualunque titolo, ospiti inclusi, nello stabilimento, nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza concordate con l’Acquirente, e dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari ad evitare che, dall’esecuzione dei lavori e in considerazione dei rischi cui risultino esposti, possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e, più in generale, delle persone presenti a qualunque titolo presso lo stabilimento.
6. Beni - Garanzie
6.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità e presta ogni più ampia garanzia in relazione ai Beni. Qualora il Fornitore conosca o abbia motivo di conoscere la destinazione d’uso dei Beni da parte dell’Acquirente, ne garantisce l’idoneità anche per tale particolare o specifico scopo. Il Fornitore garantisce la piena conformità dei Beni ai campioni o modelli, qualora vi siano.
6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni, e i relativi imballaggi, saranno:
- provvisti di marchiatura CE, ove necessaria, saranno sicuri e conformi ad ogni applicabile normativa di tempo in tempo vigente dell’Unione Europea e di ciascuno stato membro, nonché alle specifiche norme tecniche di settore, anche internazionali;
- conformi alle indicazioni e alle dichiarazioni apposte su eventuali contenitori, imballaggi, etichette o materiale promozionale e che ogni Bene è contenuto, imballato, contrassegnato ed etichettato in modo adeguato;
- perfettamente idonei all’utilizzo precisato nel Contratto e in particolare nel Capitolato di Fornitura e/o nelle Specifiche Tecniche, ove presenti, e comunque a quello cui sono destinati; privi di qualsiasi vizio, difetto o mancanza di qualità, realizzati a regola d’arte e pienamente rispondenti ai migliori e più avanzati standard qualitativi; pienamente conformi, anche sotto ogni altro profilo, alle Specifiche, ove presenti;
- realizzati dall’originale produttore indicato nell’Ordine, ove diverso dal Fornitore, e da esso provenienti;
- all’atto della loro consegna all’Acquirente, quali che ne siano le modalità, nella piena, pacifica ed esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore stesso, liberi da diritti o pretese di terzi, oneri, vincoli, sequestri e pignoramenti o qualsivoglia altro gravame, affinché se ne possano trasferire la piena, libera, indisturbata proprietà e godimento all’Acquirente.
6.3. In aggiunta a ogni altro diritto e rimedio spettante per legge o per Contratto, ivi inclusi il diritto alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo oltre che al risarcimento del danno, il Fornitore, ove richiestone, sarà tenuto, a seconda dei casi, alla pronta riparazione o sostituzione, a propria cura e spese, presso lo stabilimento dell’Acquirente presso il quale sia avvenuta la consegna, dei Beni viziati o inidonei o non conformi o diversi da quelli ordinati, al massimo entro 72 (settantadue) ore dalla relativa richiesta dell’Acquirente.
6.4. In aggiunta ad ogni altra garanzia prevista per legge o dovuta in forza del Contratto, in particolare per vizi, difetti, difformità o mancanza di qualità, in relazione ai Beni, e salvo diversamente precisato nel Contratto, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei Beni per il termine di due anni dalla consegna (anzi, ove debba essere effettuato, dal positivo collaudo), ove suscettibili di simile garanzia. Nel suddetto periodo, pertanto, in presenza di difetti di buon funzionamento, il Fornitore sarà tenuto a provvedere, a proprie esclusive spese, alla riparazione o, se del caso, alla sostituzione dei Beni o delle singole parti e/o componenti che presentassero difetti di funzionamento, intervenendo entro 72 (settantadue) ore dalla richiesta dell’Acquirente. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di quest’ultima al risarcimento degli eventuali danni subiti.
6.5. I Beni o le loro parti e componenti riparati o sostituiti in applicazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi 6.3. e 6.4. godranno di un’ulteriore nuova garanzia di due anni, decorrenti dalla data nella quale la funzionalità dei Beni sia stata completamente ripristinata, indifferentemente mediante la loro riparazione o sostituzione. In caso di sostituzione o riparazione solo parziale i restanti componenti dei Beni fruiranno di una estensione del termine dell’originaria garanzia, per una durata corrispondente al periodo di mancato funzionamento dei Beni.
6.6. Le Parti concordano che i termini di durata tutti e di prescrizione dei relativi diritti delle garanzie dovute dal Fornitore all’Acquirente in base alla legge applicabile o in forza del Contratto decoreranno dalla consegna dei Beni aIl’Acquirente. Del pari le Parti concordano, con riferimento a qualunque garanzia, che il termine per la denuncia di vizi, difetti, difformità, malfunzionamenti o simili, sia di sessanta giorni dalla scoperta. Qualora i Beni debbano essere sottoposti a collaudo, tutti i termini di cui sopra (sia di durata delle garanzie che di decadenza che di prescrizione) decorreranno dalla relativa data di collaudo con esito pienamente favorevole, dovendo questo valere alla stregua della consegna definitiva.
Le ispezioni, le verifiche, l’accettazione o l’utilizzo dei Beni o servizi forniti dal Fornitore, non limitano e/o escludono in alcun modo le obbligazioni di garanzia del Fornitore.
6.7. Qualsiasi assicurazione o garanzia, anche a prima domanda, non faranno venire meno né diminuiranno in alcun modo le garanzie dovute dal Fornitore.
6.8. In ogni caso il Fornitore dovrà adempiere a quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.3. e 6.4., anche in caso di contestazioni o controversie dell’Acquirente.
6.9. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre la piena e completa tracciabilità dei Beni e di adottare ogni procedimento e strumento necessari allo scopo.
6.10. La presente garanzia è valida ed efficace anche nei confronti dei successori ed aventi causa dell’Acquirente nonché dei suoi clienti ed utilizzatori dei Beni venduti.
7. Assicurazioni
7.1. Salvo diversamente ed espressamente convenuto tra le Parti e senza in alcun modo comportare o determinare limitazioni di responsabilità, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge e a quelle espressamente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il Fornitore dovrà essere in possesso di adeguata copertura assicurativa da stipularsi con primaria compagnia da indicare in documento separato e fornito all’Acquirente in occasione dell’Ordine. Nel caso in cui l’Acquirente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, non sufficiente la copertura assicurativa, il Fornitore dovrà attenersi alla richiesta dell’Acquirente, purché ragionevole, di incrementare e/o estendere detta copertura assicurativa.
Qualora il Fornitore debba provvedere a montaggi, collegamenti, messa in funzione e simili dei Beni, dovrà altresì godere di copertura del tipo “property all risks” per il valore dei Beni, fino al relativo passaggio di proprietà a esito pienamente positivo del collaudo.
7.2. Il Fornitore dovrà sottoporre all’Acquirente copia delle proprie polizze assicurative ogniqualvolta questa gliene faccia richiesta. L’Acquirente avrà inoltre diritto di richiedere e ottenere in qualunque momento copia di dichiarazione dell’assicurazione che attesti le polizze a quel momento vigenti e i relativi massimali, e di farsene rilasciare copia, obbligandosi il Fornitore a ottenere, prima di effettuare la produzione e la consegna dei Beni, impegno scritto inderogabile dell’assicurazione a fornire dette informazioni e copie all’Acquirente.
Le polizze dovranno inoltre prevedere l’obbligo della compagnia di dare immediata comunicazione all’Acquirente dell’eventuale disdetta o estinzione o risoluzione del rapporto di assicurazione con il Fornitore o di modifica delle condizioni di polizza e/o dei relativi massimali, almeno trenta giorni prima della data in cui tali eventi abbiano effetto.
Resta inteso che in tale eventualità il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione di dette polizze con altre pienamente conformi alle previsioni di cui ai paragrafi 7.1. e 7.2.
7.3. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del Contratto e per l’ulteriore termine di sei mesi dalla sua scadenza/risoluzione. Il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente, nei termini di legge o comunque di polizza, a denunciare alla propria compagnia gli eventuali sinistri occorsi.
8. Recesso – Diffida ad adempiere – Risoluzione
8.1. Durante la vigenza del Contratto, l’Acquirente potrà recedere in qualunque momento dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di tre mesi, senza che il Fornitore possa reclamare o abbia diritto ad un compenso o indennizzo di sorta.
8.2. L’Acquirente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto mediante semplice comunicazione al Fornitore in caso di fusioni, scissioni, cessione (anche parziale) di ramo d’azienda, riorganizzazione aziendale (incluso qualsiasi procedimento di insolvenza), liquidazione, mutamento del controllo societario. A tal fine il Fornitore dovrà prontamente comunicare all’Acquirente al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui sopra.
8.3. Fermo e impregiudicato ogni altro rimedio e diritto spettante per legge o per Contratto, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto, anche parzialmente, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore e senza che quest’ultimo possa eccepire e/o reclamare alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione, nei seguenti casi:
- ritardo nelle consegne dei Beni di 15 (quindici) giorni rispetto ai termini indicati nell’Ordine;
- cessione di crediti a terzi in violazione dei divieti di cui al precedente paragrafo 4.6;
- mancata conformità, difettosità, mancanza di qualità, malfunzionamento dei Beni;
- consegna di beni diversi da quelli ordinati;
- inadempimento agli obblighi di riparazione o sostituzione dei Beni o ritardo nelle relative operazioni;
- mancato mantenimento della copertura assicurativa di cui al precedente articolo 7;
- violazione di uno qualunque degli obblighi di cui ai paragrafi 5.12, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.,10 e 11.6.;
- mancata conduzione di collaudo con esito pienamente favorevole entro il termine allo scopo indicato nell’Ordine.
9. Marchi – Diritti di proprietà intellettuale e industriale - Riservatezza - Privacy
9.1. Il Fornitore dichiara e riconosce che il Capitolato della Fornitura e ogni informazione e disegno di cui si compone, anche ove non abbiano costituito oggetto di brevettazione o registrazione, ed anche ove non brevettabili o registrabili, appartengono esclusivamente all’Acquirente, alla quale conseguentemente spetta ogni e qualsiasi diritto di utilizzo e sfruttamento.
9.2. Il Fornitore dichiara e riconosce che in forza del Contratto non acquisterà alcun diritto su marchi o altri segni distintivi o diritti di proprietà industriale in genere (know-how e Capitolato della Fornitura inclusi) dell’Acquirente, neppure ove marchi o segni distintivi o altri diritti di proprietà industriale (know-how e Capitolato della Fornitura inclusi) dell’Acquirente debbano figurare sui Beni o la loro confezione o essere utilizzati nella loro realizzazione. In tal caso sarà concesso unicamente al Fornitore di utilizzare detti marchi, segni distintivi e altri diritti di proprietà industriale nei limiti di quanto strettamente necessario per dare esecuzione al Contratto.
9.3. In particolare, il Fornitore non potrà (x) utilizzare, neppure dopo che il Contratto abbia avuto esecuzione o sia cessato o risolto, marchi o segni distintivi uguali o simili a quelli dell’Acquirente e/o (y) realizzare o vendere beni uguali o simili a quelli realizzati per o venduti all’Acquirente o comunque a quelli risultanti dai disegni e progetti di quest’ultima, e/o (z) utilizzare le informazioni e il know-how tecnico relativo ai Beni.
9.4. Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservata e a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a terzi qualsiasi informazione, di natura tecnica o commerciale, sia scritta che orale (know-how e Capitolato della Fornitura inclusi), di, o attinente a, l’Acquirente o terzi, di cui venga in qualunque modo in possesso o a conoscenza in occasione della negoziazione, stipula o esecuzione del Contratto, o di cui fosse comunque a conoscenza anteriormente, fermo restando che potrà utilizzare le informazioni apprese (incluse quelle contenute nel Capitolato della Fornitura) soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario per dare esecuzione al Contratto.
Il Fornitore si impegna ad adempiere a tali obblighi per l’intera durata del Contratto e per i cinque anni successivi o per il più lungo termine fino al quale le informazioni in questione non divengano legittimamente di pubblico dominio e, per quelle informazioni costituite dalla combinazione di più informazioni, fino a che tutte dette informazioni e la loro combinazione non divengano legittimamente di pubblico dominio. Il Fornitore potrà utilizzare dette informazioni soltanto nei limiti strettamente necessari per dare esecuzione al Contratto. Si precisa che sono coperti dagli obblighi in esame anche il Capitolato di Fornitura e tutte le indicazioni e informazioni che lo costituiscono, da considerarsi a tutti gli effetti come informazioni confidenziali.
9.5. L’Acquirente acquisterà ogni diritto (incluso quello alla brevettazione/registrazione, ove si tratti di invenzione, applicazione, soluzione brevettabile/registrabile, salvo solo il riconoscimento della paternità dell’opera a favore del Fornitore), su tutto quanto elaborato, inventato, realizzato, messo a punto dal Fornitore per dare esecuzione al Contratto, restando inteso che tale circostanza è stata tenuta in considerazione nella determinazione del corrispettivo (di cui al precedente paragrafo 4.1.) stabilito nell’Ordine. Quanto sopra verrà quindi così a costituire informazione confidenziale dell’Acquirente soggetta agli stessi obblighi in capo al Fornitore di cui ai precedenti paragrafi 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. e al successivo 9.6..
9.6. Una volta data esecuzione al Contratto, il Fornitore dovrà immediatamente distruggere o consegnare prontamente all’Acquirente qualsiasi materiale contenente informazioni o diritti dell’Acquirente (ivi incluso il Capitolato della Fornitura), anche se frutto di elaborazioni o studio del Fornitore, il quale non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
9.7. Il Fornitore si obbliga altresì ad ottemperare rigorosamente alla normativa in tema di privacy applicabile nonché alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")
Fermo quanto disposto al precedente paragrafo 9.1., tutte le informazioni relative all’altra Parte che ciascuna Parte abbia acquisito in occasione del Contratto dovranno essere trattate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e potranno essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al Contratto ed in procedimenti giudiziari. Ai fini dell’utilizzo e trattamento dei propri dati personali, le Parti dichiarano reciprocamente di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 pubblicate nel rispettivo sito web (www.bormiolipharma.com), restando inteso che la comunicazione e l’acquisizione dei dati in questione sono comunque necessarie per l’adempimento degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento di attività economica. In relazione alle previsioni del Contratto, il Fornitore dovrà inoltre provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge applicabile e dal richiamato Regolamento nei confronti dei propri dipendenti in qualunque modo coinvolti nell’esecuzione del Contratto, ottenendone, ove necessario, il relativo consenso.
In relazione ai dati personali trattati, ciascuna Parte sarà tenuta ad adottare misure tecniche ed organizzative per la sicurezza atte ad evitare che i dati personali possano essere violati come ad esempio, a seconda dei casi, essere elaborati o comunicati in modo non autorizzato o illegale, essere perduti accidentalmente, diffusi distrutti o danneggiati.
10. Responsabilità amministrativa - Codice Etico
10.1. Il Fornitore assicura e garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente Contratto saranno svolte in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto della normativa tutta applicabile (civile, penale, amministrativa etc., di fonte nazionale o internazionale) oltre che dei principi di riferimento del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative internazionali anti-corruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito la “Normativa”).
In tal senso, BP ha reso disponibile al Fornitore copia del proprio Codice Etico e la parte generale del modello di organizzazione adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo:
http://www.bormiolipharma.com (http://www.bormiolipharma.com)
In particolare il Fornitore dichiara, ed l’Acquirente prende atto, di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, di qualsiasi reato anche in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001.In ogni caso, il Fornitore dichiara di non aver - direttamente o indirettamente - offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità - e si impegna ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere qualsiasi altra attività - con l’obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto.
Il Fornitore dichiara di avere ricevuto o comunque di avere tratto dal sito internet di BP copia del codice etico di BP e Controllate di BP (di seguito il “Codice Etico”) e di accettare i canoni e i principi in esso espressi, obbligandosi alla puntuale e rigorosa osservanza dei principi di comportamento elencati in detto Codice.
BP e le Controllate BP provvederanno a portare prontamente a conoscenza del Fornitore eventuali modifiche che dovessero venire apportate al Codice Etico.
10.2. Il Fornitore provvederà a comunicare all’Organismo di Vigilanza di BP eventuali violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza in occasione della stipula o dell’esecuzione del Contratto.
10.3. In caso di grave violazione da parte del Fornitore a disposizioni del Codice Etico e delle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, l’Acquirente potrà intimare al Fornitore per raccomandata a.r. di adempiere entro il termine di sette giorni, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto.
10.4. In caso di addebiti agli amministratori o dipendenti del Fornitore, anche a titolo di mera colpa, per la violazione di disposizioni relative alla legislazione in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Acquirente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto ed agire per il risarcimento dei danni.
10.5. Il Fornitore farà in modo che i propri managers, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, e qualunque altra persona fornisca servizi, accettino e rispettino termini e condizioni equivalenti a quelli accettati dal Fornitore ai sensi del presente articolo. Il Fornitore sarà responsabile dell’osservanza e messa in pratica da parte di dette persone, e sarà direttamente responsabile nei confronti di BP e delle Controllate BP per qualunque violazione dell’Impegno commessa da dette persone.
11. Disposizioni generali
- Ogni comunicazione relativa al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mani, inviata via fax o per posta elettronica o per raccomandata (con avviso di ricevimento), salvo specifica diversa indicazione prevista nel Contratto.
- Il Contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- La possibile tolleranza di una delle Parti ad una qualsiasi violazione del Contratto posta in essere dall’altra non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere la disposizione violata né costituirà rinuncia della stessa Parte al diritto di fa valere ogni termine e clausola del Contratto.
- Nel caso in cui alcuno dei termini o delle disposizioni del Contratto sia nullo o inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti, tranne nel caso in cui la disposizione nulla o inefficace sia ritenuta essenziale da una delle Parti.
Le Parti condurranno delle trattative secondo buona fede al fine di sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre valide e vincolanti, in modo tale da ottenere lo stesso effetto, per quanto possibile, della clausola originaria.
- I titoli degli articoli del Contratto sono stati inseriti solo per facilitare i richiami e non se ne dovrà tener conto nell’interpretazione dello stesso.
- Il Fornitore non potrà cedere e/o trasferire il Contratto, neppure parzialmente, a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
- Le disposizioni che espressamente o implicitamente sono destinate a sopravvivere alla scadenza o risoluzione del Contratto, rimarranno in vigore nonostante l’intervenuta scadenza o risoluzione e indipendentemente dalle ragioni e causali per le quali si è prodotta.
- Qualsiasi riferimento operato nel Contratto a disposizioni normative o regolamentari o al contenuto di autorizzazioni dovrà intendersi riferito alla versione di volta in volta vigente, o alla normativa emanata in sostituzione della disposizione abrogata. Il Fornitore assume integralmente l’alea di nuovi investimenti e/o maggiori costi richiesti dall’esecuzione del Contratto in conseguenza di mutamenti normativi e/o di promulgazione di nuove norme, anche semplicemente di carattere tecnico.
- I giorni, ai quali si fa riferimento nel Contratto al fine del computo o dell’indicazione di termini, debbono intendersi come giorni di calendario, salvo diversamente espressamente precisato.
12. Legge applicabile - Foro Competente
12.1. Le Condizioni Generali e il Contratto sono disciplinati da (x) la legge italiana, nel caso in cui i Beni siano ordinati ed acquistati da BP o (y) la legge del Paese dove la Controllata BP che ha effettuato l’ordine per l’acquisto dei Beni ha la propria sede legale, in tutti i casi con l’espressa esclusione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita di beni mobili e qualsivoglia altra legge di conflitto.
12.2. Qualsiasi controversia derivante, relativa o connessa alle Condizioni Generali e/o al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del (x) Tribunale di Parma, nel caso in cui i beni siano ordinati ed acquistati da BP, ovvero (y) Tribunale del Paese dove la Controllata BP che ha effettuato l’ordine per l’acquisto dei Beni ha la propria sede legale. Il Cliente dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di non aver alcun diritto ad eccepire la competenza del Tribunale competente previsto ai sensi del presente articolo e rinuncia pertanto ad instaurare qualsiasi azione o procedimento innanzi ad altro e diverso foro rispetto a quanto sopra indicato.